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Camerano, rischio Eternit su diversi fabbricati

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Tetti in EternitA distanza di giorni dalla oramai famosa tempesta di neve – ha commentato l’Assessore Costantino Renato – ci sono ancora diversi fabbricati con tettoie e coperture infrante, lamiere, tegole, pezzi di cemento, macerie che spesso rappresentano un pericolo e un’apprensione in più in quanto molte delle coperture crollate erano in eternit. Per questo motivo in tutti gli edifici segnalati, nei giorni scorsi, l’Ufficio Tecnico Comunale ha effettuato diversi sopralluoghi (in alcuni casi anche con l’Asur), al fine di verificare direttamente le situazioni e le azioni da intraprendere, per salvaguardare al massimo tutti quei casi in cui potrebbero esserci problemi di tipo igienico-ambientale e di salute pubblica.
 


A seguito dei sopralluoghi sono state emesse diverse ordinanze ai proprietari dei fabbricati nel quale in generale si indica di procedere alla rimozione dei manufatti in eternit con smaltimento degli stessi nel rispetto della normativa in materia (T.U. Ambientale n. 152/06, D.M.A. 29/07/04 n° 248 e D.M. n° 471 del 25.10.1999) rispettando le procedure previste al punto 4 del D.M. 6 settembre 1994 (Programma di controllo dei materiali di amianto in sede – procedure per la custodia e manutenzione).
 
Nel dettaglio ogni proprietario deve:
1)    porre in essere tutte le misure finalizzate alla messa in sicurezza del fabbricato al fine di eliminare il pericolo per la pubblica incolumità derivante dalla inagibilità del fabbricato;

2)    provvedere alla bonifica della copertura del fabbricato costituita da lastre di eternit crollata mediante rimozione dei materiali contenenti amianto, a proprie cure e spese, secondo le seguenti procedure e modalità previste dalla normativa vigente:
a)    predisporre ed inviare all’ Asur – Dipartimento di Prevenzione, entro il termine di 20 giorni dalla notifica, un apposito “Piano di Lavoro” ai sensi dell’ art. 256 del D.Leg.vo 81/08 ed individuare un’ idonea impresa specializzata, rispondente ai requisiti di cui all’ art. 212 del D.Leg.vo 3 aprile 2006 n.152, per provvedere alla rimozione ed allo smaltimento dei materiali in amianto;
b)    effettuare le operazioni di bonifica mediante rimozione dei materiali in amianto in conformità alla normativa vigente, avvalendosi, sussistendo motivi di urgenza, del comma 5 del D.lgs.81/2008 che prevede che possa non applicarsi l’obbligo di preavviso dei 30 giorni per la presentazione del piano, ma in tal caso dovranno essere indicati il giorno e l’ora di inizio delle attività, oltre alle informazioni ordinarie previste dal medesimo art. 256 del citato D.Leg.vo 81/2008 all’ Asur – Area Vasta n.2 – Dipartimento Prevenzione;
c)    far pervenire al Comune, entro il termine di dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di cui ai punti precedenti, copia del “Piano di Lavoro” e apposita certificazione comprovante l’avvenuta bonifica dei materiali contenenti amianto presenti su fabbricato.

3)    Provvedere per il corpo di fabbrica che non ha subito il crollo, qualora la copertura in lastre di eternit, non risultino danneggiate, a proprie cure e spese, ad attuare le procedure previste al punto 4. del D.M. 6 settembre 1994 (Programma di controllo dei materiali di amianto in sede – procedure per la custodia e manutenzione) provvedendo alla consegna del documento di valutazione dello stato di conservazione dei materiali contenenti amianto, redatta a firma di un tecnico abilitato con nomina formale di R.R.A. (Responsabile del Rischio Amianto) che dovrà pervenire in Comune entro 30 giorni di dalla notifica della presente;

4)    Rispettare le normative di sicurezza previste dal Decreto del Ministro della Sanità del 06.09.94 e altre norme eventualmente applicabili. Lo smaltimento dovrà avvenire in conformità alla normativa vigente sui rifiuti contenenti amianto.
 
In caso di non adempimento alle prescrizioni delle Ordinanze, si procederà all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dell’art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs 267/2000 e succ. integrazioni, ed a valutare gli eventuali ulteriori provvedimenti esperibili ed opportuni, ivi compresa l’eventuale esecuzione coattiva a spese dell’ obbligato e l’eventuale trasmissione degli atti all’Autorità Giudiziaria per le valutazioni del caso.

In caso di demolizione totale/parziale o di rifacimento del fabbricato, qualora lo strumento urbanistico preveda tale tipologia di intervento, è necessario presentare idonea pratica edilizia conformemente al D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. comprensiva della documentazione fotografica dettagliata dello stato attuale, sempre fermo restando l’obbligo della dimostrazione della regolarità del fabbricato.


dal
Comune di Camerano

Redazione Ancona Notizie
Pubblicato Mercoledì 7 marzo, 2012 
alle ore 12:01
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