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Ancona, nuova ordinanza per regolamentare l’accesso a parchi e spiagge

Il provvedimento approvato dal sindaco Valeria Mancinelli sostituisce le indicazioni fornite precedentemente

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Parchi, verde pubblico

Il Sindaco Valeria Mancinelli ha firmato una nuova ordinanza che disciplina accessi e fruizione di parchi, aree verdi e spiagge, con abrogazione delle precedenti ordinanze e disposizioni.

PARCHI ED AREE VERDI PUBBLICHE

1) è consentito l’accesso ai parchi e alle aree verdi pubbliche presenti nel territorio comunale, dalle ore 7,30 alle ore 20,30; è vietato l’accesso nelle ore notturne comprese tra le ore 20,30 e le ore 7,30 del giorno successivo; l’accesso è condizionato al rigoroso rispetto delle prescrizioni e/o divieti finalizzati al contenimento della diffusione del contagio da COVID19;

2) l’accesso delle persone ai parchi ed aree verdi pubbliche presenti nel territorio comunale è comunque subordinato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

3) nei parchi e aree verdi pubbliche è consentito l’utilizzo delle aree attrezzate per il gioco dei bambini, accompagnati da familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia: a riguardo, in sintesi, di seguito si riportano le responsabilità del genitore o dell’accompagnatore nell’utilizzo delle attrezzature per il gioco dei bambini, raccomandandosi di impiegare la mascherina di protezione delle vie aeree (da parte di genitori o accompagnatori e da parte dei bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età).

4) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi ed aree verdi pubbliche presenti nel territorio nei seguenti casi:soggetto con temperatura corporea superiore a 37,5°; soggetto con presenza di sintomi influenzali; soggetto sottoposto alla misura della quarantena con provvedimento dell’autorità sanitaria perché risultato positivo al COVID-19; soggetto proveniente da area individuata come focolaio epidemico dal Ministero della Salute;

5) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

SPIAGGE DI TORRETTE, COLLEMARINO E PALOMBINA

1) l’ambito di competenza e validità delle seguenti disposizioni sono le spiagge del Comune di Ancona comprese tra il colle Guasco e il limite del territorio comunale al confine con Falconara Marittima, ad eccezione delle aree il cui accesso e stazionamento è interdetto in conseguenza di altre Ordinanze del Comune di Ancona o della Capitaneria di Porto

2) è fatto divieto di accedere alle spiagge del litorale come sopra individuato nei seguenti casi: soggetto con temperatura corporea superiore a 37,5°; soggetto con presenza di sintomi influenzali; soggetto sottoposto alla misura della quarantena con provvedimento dell’autorità sanitaria perché risultato positivo al COVID-19; soggetto proveniente da area individuata come focolaio epidemico dal Ministero della Salute;

3) l’utilizzo delle spiagge è condizionato al rigoroso rispetto delle seguenti prescrizioni: mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; lavaggio frequente delle mani con prodotti igienizzanti a base alcolica anche da parte dei bambini; starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle secrezioni respiratorie con le mani e la loro dispersione nell’acqua del mare; uso di un telo di copertura sul lettino o sdraio utilizzato; distanziamento minimo tra gli ombrelloni di metri 3,50 e di metri 2,00 tra teli mare pagina 4 di 5 e/o lettini;

4) nelle spiagge e nei tratti di arenili liberi, dalle ore 21:00 alle ore 06:00 del giorno successivo è vietato lo stazionamento con assembramento di più persone diverse da familiari conviventi;

5) nei tratti di litorale non sono consentite attività ludico-sportive di gruppo che possano dar luogo ad assembramenti.

6) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

7) è consentito anche lo svolgimento degli sport di contatto, in ambiti perimetrati o dedicati, in relazione alla DPRG Marche che ha accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei territori, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) di cui all’art.1 lettera f del DPCM 11 giugno 2020; sono comunque fatti salvi i divieti di assembramento durante lo svolgimento delle attività sportive;

8) con particolare riguardo agli accessi pedonali alle spiagge, nel litorale Torrette – Collemarino e Palombina, è obbligatorio l’uso a senso unico dei seguenti accessi:  sottopasso ferroviario presso piazzale Romita, percorribile dalla spiaggia verso via Flaminia,  sottopasso ferroviario di via Flaminia davanti al civico 393, percorribile da via Flaminia verso la spiaggia,  sottopasso ferroviario di via Flaminia davanti al civico 399, percorribile dalla spiaggia verso via Flaminia; tale disposizione consente nei sottopassi il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali; il ponte di legno di Collemarino, i ponti di cemento e di ferro di Palombina, così come il sottopasso della fermata ferroviaria di Torrette sono invece percorribili in entrambe le direzioni;

9) è fatto obbligo a chiunque di osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza; ai contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato, sono irrogate le sanzioni amministrative previste dall’art. 2 del D.L. del 16 maggio 2020, n. 33.

Con finalità di presidio delle spiagge oggetto della presente Ordinanza, saranno impiegati operatori appositamente dedicati. Si ricorda che valgono  tutte le altre regole di comportamento previste per i frequentatori dei parchi e delle spiagge (cani al guinzaglio, raccolta deiezioni, divieto accesso auto e moto, ecc.).

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