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Marche, dal 1° aprile parte la Mediazione per le liti minori: chiusura facile per 3 mila contenziosi

LitigiTrovare una soluzione nelle liti fiscali di valore fino a 20mila euro, diventa più agevole a partire dal prossimo 1° aprile. Per gli atti notificati da questa data in poi, è stata prevista una nuova fase che precede il contenzioso vero e proprio e, in caso di accordo, evita di andare davanti al giudice e prevede anche la riduzione delle sanzioni al 40% di quelle irrogate.



I chiarimenti dell’Agenzia – La mediazione tributaria, a differenza degli altri istituti deflattivi del contenzioso, ha carattere generale e obbligatorio. Generale, in quanto opera in relazione a tutti gli atti impugnabili emessi dall’Agenzia delle Entrate, compreso il rifiuto tacito alla restituzione di tributi; obbligatorio, in quanto il contribuente che intende proporre ricorso è tenuto a presentare preventivamente l’istanza di mediazione, pena l’inammissibilità del ricorso stesso, mentre l’Ufficio è tenuto a esaminare l’istanza e a esprimersi al riguardo.

Modalità e tempistica: primo passo la mediazione – Il nuovo istituto della mediazione prevede, quindi, che il ricorso davanti alle Commissioni tributarie sia obbligatoriamente preceduto dalla proposizione, da parte del contribuente, di un reclamo all’Agenzia delle Entrate. L’istanza, che può contenere oltre all’eventuale proposta di mediazione anche una richiesta di sospensione dell’atto impugnato, deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso d’accertamento o altro atto impugnabile alla Direzione Provinciale o Regionale che lo ha emesso.

Nei 90 giorni successivi, l’Ufficio prenderà in esame, attraverso strutture diverse da quelle
che hanno definito e redatto l’accertamento, l’istanza e deciderà se accoglierla, totalmente o
parzialmente, con eventuale formulazione d’ufficio di una proposta di mediazione. Se entro i
90 giorni non si raggiunge un’intesa o in precedenza sia intervenuto il diniego dell’Ufficio, il
contribuente ha 30 giorni di tempo per depositare il ricorso in Commissione tributaria, aprendo così la via al contenzioso.

L’accordo di mediazione nelle Marche – Nel corso del 2011 i ricorsi presentati dai contribuenti
marchigiani alle Commissioni tributarie provinciali sono stati oltre 4.127, di questi ricorsi, 2.740 sono “mediabili”, ossia hanno un valore non superiore a 20mila euro. Più in generale, nel 2011 nelle Marche il numero dei ricorsi è diminuito dell’1,4 per cento (4.127 ricorsi contro i 4.187 del 2010), il numero delle controversie vinte dall’Agenzia è lievemente aumentato (dal 58,7 del 2010 al 61,4 per cento del 2011) mentre l’indice di vittoria per valore ha raggiunto il 79,7 per cento rispetto al 72,3 per cento del 2010.

Ulteriori informazioni sul nuovo istituto possono essere reperite collegandosi al sito Internet regionale dell’Agenzia delle Entrate, //marche.agenziaentrate.it oppure contattando direttamente gli uffici della Direzione Regionale delle Marche.

da Regione Marche

Redazione Ancona Notizie
Pubblicato Lunedì 2 aprile, 2012 
alle ore 12:16
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